SOSPENSIONE MUTUI (ART. 56 D.L. “CURA ITALIA”): ULTERIORI CONSIDERAZIONI

A seguito dell’emanazione di alcune circolari, prima dell’ABI e, dopo, da parte di ogni singolo istituto finanziario a chiarimento della portata dell’art. 56 del c.d. decreto “cura Italia” inerente la moratoria sui finanziamenti, mutui, leasing e crediti a breve per le imprese si ritiene utile implementare L’approfondimento che questa Fondazione ha pubblicato qualche giorno fa con ulteriori informazioni che potranno agevolare le scelte da parte dei titolari e/o degli amministratori delle aziende interessate, nonché dei consulenti aziendali al fine di poter dare una panoramica completa sulle possibilità offerte dalla norma.

L’art. 56, come detto, prevede la possibilità, su richiesta dell’impresa di “sospendere” il pagamento dei finanziamenti, mutui, leasing fino alla data del 30/09/2020 compresa, nonché di “prorogare” le scadenze delle aperture di credito a qualsiasi titolo scadenti entro il 30/09/2020 sempre a quella data.

Infatti l’impresa che volesse utilizzare tale possibilità deve obbligatoriamente presentare una specifica domanda al proprio istituto finanziatore e/o alla propria banca. 

Solitamente gli operatori finanziari hanno predisposto una propria modulistica e, quindi, sarebbe opportuno che ognuno contatti la propria filiale per farsi indicare la procedura ed il modulo da essa utilizzato.  
In mancanza ed in ogni caso è possibile utilizzare un modulo che alleghiamo al presente approfondimento, appositamente predisposto ed in modalità editabile.

Ribadiamo che gli istituti destinatari della richiesta, a differenza della moratoria ABI:

  • non possono denegare la richiesta e, quindi, sono obbligati per Legge alla sospensione delle rate o allungamento della disponibilità a breve;

  • devono procedere alla richiesta senza addebito di commissioni ed oneri bancari.

Ugualmente alla moratoria ABI, invece:

  • è previsto il pagamento degli interessi moratori che, nel caso della richiesta ex art. 56 potranno:

    • o essere riaddebitati nelle rimanenti rate a scadere del finanziamento se viene bloccata l'intera rata;

    • o essere pagati nel periodo di moratoria, alle stesse scadenze iniziali, se si è scelti di sospendere solo la sorte capitale.

  • è prevista l’allungamento dell’eventuale garanzia MCC di cui alla L. 662/96. Infatti la garanzia statale viene automaticamente “allungata” per lo stesso periodo di moratoria concessa.

Si ribadisce che alla moratoria ex art. 56 potranno accedere:

  • Le micro e PMI così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 e quindi con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e meno di 250 dipendenti;
  • Le imprese che hanno subito una temporanea carenza di liquidità dipendente dalla diretta diffusione dell’epidemia COVID-19.

Questi sono requisiti indispensabili e che bisogna dichiarare, con le conseguenze penali del caso, ai sensi del DPR 445/2000.

Le modalità di presentazione della domanda possono essere diverse.
È possibile la consegna diretta allo sportello della filiale di competenza ed in tal caso è opportuno farsi rilasciare copia con ricevuta di presentazione oppure la spedizione tramite PEC all’istituto finanziario o alla banca.
Nel caso di spedizione, ai fini dell’autentica della sottoscrizione bisogna allegare un documento in corso di validità del sottoscrittore oppure procedere alla sottoscrizione con firma digitale del modulo appositamente compilato.

Le considerazioni da fare ulteriormente partono da alcune domande che gli imprenditori sicuramente si faranno:

  • Usciremo da questa crisi imprevista ed imprevedibile entro il 30/09/2020? 
  • Le imprese avranno la liquidità e la forza di poter ripartire da quella data in poi?

Probabilmente la sospensione per un periodo di sei mesi sembra essere troppo breve in considerazione dell’ampiezza di questo periodo di blocco e che segnerà per forza di cose l’economia globale dei prossimi anni.  
Quindi vi è da valutare l’opportunità di suggerire al legislatore l’opportunità di prorogare in automatico questa scadenza almeno di altri 6 mesi.

Una soluzione possibile di allungamento deriva anche dal combinato disposto dell’accordo ABI del quale abbiamo parlato nel precedente Approfondimento.

Infatti ai sensi del punto 2.1.11 dello stesso è possibile richiedere la moratoria entro il 31/12/2020 e quindi successivamente alla scadenza ex art. 56 del D.L. 18/2020.    Inoltre la stessa richiesta sembrerebbe attuabile e non in contrasto con quella attuale sempre ai sensi del punto 2.1.5 nel quale si afferma che non possono essere concesse moratorie alle imprese che già ne siano state beneficiarie nei 24 mesi precedenti ad eccezione di quelle riconosciute ex lege in via generale e quindi nel nostro caso specifico. 

Secondo la nostra valutazione questa soluzione, in mancanza, quindi, di un nuovo dettato normativo che ampli temporalmente la durata della moratoria, potrebbe rappresentare una valida soluzione per dare alle imprese una maggiore stabilità finanziaria che possa essere utile ad una concreta ripresa dell’attività produttiva.

Restiamo sempre vigili sull’argomento impegnandoci ad intervenire nuovamente in caso si ritenga dovessero intervenire modifiche normative interessanti e da segnalare all’attenzione del mondo imprenditoriale e professionale di riferimento.

 

Roma, 30 marzo 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”

 Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio
 


Allegati:

pdf Sospensione mutui (Art. 56 D.L. “Cura Italia”): ulteriori considerazioni (172 KB)

document Modulo Richiesta di moratoria ex art. 56 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (17 KB)

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