Requisiti per l'iscrizione all'Associazione
aggiornato al con approvazione del Consiglio Nazionale di Roma del 27/05/2016
Per iscriversi all’A.N.CO.T. bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
A – PER LE PERSONE FISICHE |
- Godimento dei diritti politici e civili.
- Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (5 anni), diploma di laurea, laurea breve.
Per l’ammissione all’Associazione gli Aspiranti sono distinti secondo la provenienza scolastica, in due gruppi
GRUPPO A – diploma o laurea dell’area economico-contabile, giuridico - commerciale (ragioneria ed equipollenti, economia e commercio, scienze politiche ed equipollenti);
GRUPPO B – altri titoli di studio.
L’ammissione si ottiene:
Con esame |
avendo svolto, per la durata minima sottoindicata, una delle seguenti attività:
- Attività professionale di
- Consulenza fiscale risultante dal certificato d’iscrizione all’Ufficio IVA con codice attività 69.20.13 ex 7412C:
- Elaborazione dati risultante dall’iscrizione alla CCIAA o del certificato di attribuzione partita IVA
- Consulenza tributaria e tenuta scritture contabili anche come componente di studi associati o società
per il GRUPPO A - almeno due anni
per il GRUPPO B - almeno tre anni
- Attività lavorativa in qualità di Dipendente di
- Azienda nel settore amministrativo - contabile, tributario
per il GRUPPO A – almeno tre anni
per il GRUPPO B – almeno quattro anni
- Dipendente dell’Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza:
per i GRUPPI A e B – per almeno cinque anni
Il requisito deve risultare da attestazione rilasciata dai datori di lavoro e/o da fotocopia “scheda professionale del lavoratore”.
- Attività di COLLABORAZIONE, DIPENDENZA, TIROCINIO svolta presso studi professionali
per il GRUPPO A – almeno due anni
per il GRUPPO B – almeno quattro anni
Il requisito deve risultare da attestazione rilasciata dai Professionisti (titolari degli studi di Consulenti Tributari, Ragionieri e Dottori Commercialisti o Consulenti del Lavoro)
Per titoli |
- Professionisti del GRUPPO A, previo giudizio della commissione esami e sentito il parere del Responsabile Provinciale, che dimostrino l’esercizio della professione da almeno 5 anni
- iscritti nel Ruolo Periti ed Esperti presso la C.C.I.A.A. (categ, tributi)
- iscritti in Albi Professionali: Albo unico Ragionieri e Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Legali;
- Professionisti già iscritti ad altre Associazioni Professionali di Tributaristi;
- ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato o della Guardia di Finanza.
Coloro che, dopo essere stati iscritti all’Associazione, non esercitano l’attività libero-professionale (perché dipendenti od altro) possono chiedere di essere considerati: SOCI SOSTENITORI
L’esame consisterà in un colloquio sulle seguenti discipline:
RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE - TECNICA COMMERCIALE - DIRITTO TRIBUTARIO SCIENZA DELLE FINANZE - DIRITTO COMMERCIALE
La Commissione esaminatrice comunicherà alla Presidenza Nazionale i risultati delle prove d’esame e, ad esito positivo, l’Associazione rilascerà al candidato un attestato di iscrizione.
Il candidato che non ha superato l’esame potrà, su richiesta, ripeterlo alla sessione successiva, inoltrando una nuova domanda.
B – PER LE SOCIETA’ ESERCENTI LE ATTIVITA’ DEL TRIBUTARISTA |
- Possono iscriversi, in un’apposita sezione speciale per “società soci sostenitori”, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative con un numero di soci non inferiore a tre, costituite per l’esercizio delle attività del Tributarista ai sensi della legge 4/2013
- Tali soggetti dovranno anche aver iscritto all’A.N.CO.T., come soci ordinari, il legale rappresentante e tutti i soci operativi, al fine di garantire i requisiti relativi all’aggiornamento professionale ed alla copertura assicurativa obbligatoria che, sottoscritta dalla società, evidenzierà i soci Tributaristi che forniscono la consulenza tributaria in quanto in possesso dei requisiti previsti al punto “A” per le persone fisiche.
- Le società esercenti le attività del Tributarista dovranno provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato.
- Possono, inoltre, essere iscritte all’ANCOT, sezione speciale “società soci sostenitori”, anche le “Associazioni professionali tra Tributaristi”; in questo caso dovranno essere iscritti all’ANCOT, come soci ordinari, anche tutti gli associati.