24/05/2021: Sentenza del TAR del Lazio - Ulteriore riconferma della figura del Consulente Tributario

Roma - La soddisfazione dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari.

Il Tar del Lazio, il 24 Maggio 2021, ha pubblicato la sentenza con la quale respinge il ricorso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Perugia, il quale aveva impugnato l’iscrizione di un'associazione di tributaristi nell’elenco delle associazioni di cui alla Legge n. 4 del 2013. “In quella circostanza – ha sottolineato Celestino Bottoni presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari – la nostra associazione, con il Presidente Arvedo Marinelli, era già intervenuta ad opponendum in favore dell'altra associazione di consulenti tributari, sul presupposto che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe avuto dirette conseguenze sulla analoga iscrizione dell'Ancot”.
La sentenza in sintesi sostiene che “Il Mise – ha spiegato l'avvocato Luca Bontempi, legale dell'A.N.CO.T. - non aveva nessun obbligo di analizzare le eventuali sovrapposizioni esistenti tra la professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quella di tributarista, quindi bene ha fatto a procedere all’iscrizione dell'associazione dei tributaristi nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, della Legge 4 n.13 ( sul punto viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 546/2019)”.

Inoltre la sentenza evidenzia che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività ( cfr. Tar Lazio, sentenza n. 3122/2009, giudizio nel quale aveva sempre partecipato Ancot).

Vi sono quindi attività di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria che non rientrano nell’ambito di quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. Quindi, è possibile concludere che molte attività (ad esempio: redazione dei bilanci, consulenza fiscale, stesura delle dichiarazione dei redditi, Iva, Irap, Imu, le pratiche presso la Camera di Commercio), possono essere svolte anche da soggetti non iscritti agli ordini professionali, i quali però, per tutelare l’affidamento dei terzi, debbono sempre evidenziare in ogni rapporto con il cliente il riferimento alla legge 4/2013, quanto alla disciplina loro applicabile”.

Positivo, ovviamente, il giudizio espresso da Celestino Bottoni presidente nazionale dell'A.N.CO.T. il quale ha detto: “Credo che tale sentenza costituisca l’ennesimo tassello sul quale rafforzare la dinamica politico-sindacale della nostra associazione, considerato che, nonostante la oramai consolidata giurisprudenza, c’è chi ancora inopinatamente cerca di mettere in discussione la figura del consulente tributario”.

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