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  • “SALDO E STRALCIO” e ROTTAMAZIONE-TER

    QUESITO: In data 4 dicembre 2018 un contribuente ha aderito alla cd. “rottamazione ter”, presentando mod.DA-2018 all’agente per la riscossione (via PEC). Come noto, in data successiva, la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e ss) ha introdotto la possibilità, per i soggetti persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale variabile. Ricorrendone i presupposti, si chiede se il contribuente possa ora aderire al “Saldo e Stralcio” e se risulti necessario revocare (e con quale modalità) l’adesione alla “rottamazione-ter” presentata anzitempo.

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    RISPOSTA: Chi ha già fatto richiesta della rottamazione-ter e rispetta le condizioni per aderire al saldo e stralcio, può anche revocare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 e passare alla nuova sanatoria. Bisogna però tener presente che non possono aderire al saldo e stralcio le persone giuridiche (società, associazioni, enti…), ma soltanto le persone fisiche. Inoltre, si devono rispettare dei precisi requisiti di reddito (salvo il caso in cui l’interessato sia coinvolto in una procedura di liquidazione del patrimonio) e, come abbiamo osservato, non tutti i debiti possono essere stralciati. Le modalità di revoca della domanda di rottamazione ter a tutt’oggi non sono state comunicate

  • REGIME FORFETTARIO

    QUESITO: un soggetto iva, ditta individuale, regime forfettario, inizio attivita' 01/01/2018, start up, aliquota 5%, inps ridotto del 35% chiede SE nel periodo 2019-2022 potra' continuare con aliquota al 5% rispettando il limite del fatturato dei 65000 € oppure la riforma dei forfettari L.145/2018 di fatto esclude questo soggetto dal 5%.

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    RISPOSTA: La risposta è affermativa. Nessuna modifica è stata apportata in tal senso Dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio).

    QUESITO: Per un contribuente che nel 2018 era in regime semplificato di cassa (con registri IVA per la contabilità), nel mese di febbraio ha cessato la sua attività, poi per alcuni mesi è rimasto inattivo e nel mese di settembre ha riaperto una nuova partiva iva, con una attività completamente diversa dalla precedente; come si procede per la verifica delle condizioni di accesso al regime forfettario? Quale volume di affari si considera? Si devono considerare entrambi i singoli ricavi 2018 delle due attività per ragguagliarli ad anno, o solo quello che corrisponde alla attività e alla partita iva aperta a settembre e ancora attiva al 01.01.2019?

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    RISPOSTA: La verifica del mancato superamento della soglia per accedere al novellato regime forfettario dovrà essere effettuata avendo riguardo alle risultanze dell’intero periodo d’imposta 2018, con ragguaglio ad anno nel caso di periodo o periodi non coincidenti a 365 giorni.

    QUESITO: Un contribuente in attività già dal 2014 (impresa familiare) pur in possesso dei requisiti per applicare il regime forfetario sin dal 2015, rimane nel regime semplificato senza fare alcuna esplicita scelta in dichiarazione, ma semplicemente con comportamento concludente. Può ora tale soggetto scegliere di passare al regime forfetario nell'anno 2019, avendone i requisiti, o deve rimanere nel semplificato per un ulteriore triennio, cioè 2018-2019-2020?

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    RISPOSTA: Nessun vincolo di permanenza triennale per il passaggio dal regime semplificato al regime forfettario: a fornire chiarimenti in merito è la risoluzione n. 64/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 settembre 2018. Per l’applicazione del regime forfettario è necessario soltanto rispettare i requisiti attualmente previsti; è questa in sintesi la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risoluzione in oggetto.

  • FATTURAZIONE ELETTRONICA

    QUESITO: Un nostro cliente psicologo che lavora nel campo dell'apprendimento, per cui fattura una parte direttamente alle scuole e una parte direttamente ai pazienti (privati), ha deciso di effettuare tutta la fatturazione in modo elettronico riservandosi di inviare il cartaceo ai pazienti privati. In questi giorni abbiamo letto che sarebbe proibito inviare le fatture in formato elettronico da parte di tutti i soggetti che devono inviare le fatture al sistema TS. E' vero? E se si quali sono le conseguenze se si continuano ad inviare?

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    RISPOSTA: La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-Bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. il Garante ha chiarito che si ricadrebbe in un’ipotesi di trattamento illecito dei dati anche qualora, nonostante la deroga, un operatore a cui la stessa si applichi emetta comunque una fattura elettronica, mancando in tal caso la base giuridica del trattamento.

    QUESITO: Per le fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA INTRA UE (es. Francia). Che codice destinatario occorre indicare? 0000000 oppure XXXXXXX? La fattura va poi riportata nell'esterometro?

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    RISPOSTA: A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Il codice destinatario da indicare per tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato è XXXXXXX

    QUESITO: Se un contribuente nei primi giorni di gennaio 2019 ha emesso una fattura elettronica con IVA, regime normale, accortosi della possibilità di rientrare nel regime forfettario, può emettere una nota di credito che annulla la fattura emessa e riemetterla in cartaceo con l'indicazione della norma che non applica iva in quanto ha scelto il regime forfettario? È valido il comportamento concludente in questa situazione? Per meglio garantirsi ogni possibile diniego (e dimostrare la sua buona fede) da parte dell'Agenzia Entrate, può emettere "comunque" fattura elettronica anche se forfettario?

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    RISPOSTA: Il cedente o prestatore può emettere nota di variazione, da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva, per correggere gli errori commessi con la fattura. Al contrario il cessionario o committente che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo eventualmente pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. È essenziale che il contribuente trimestrale non proceda alla liquidazione dell’IVA con l’esercizio del diritto di detrazione. Quindi, il comportamento concludente si realizza solo quando si provvede alla liquidazione Iva trimestrale, poiché se si detrae anche l’Iva acquisti nella liquidazione periodica la scelta per il regime ordinario risulta irrimediabilmente manifestata.

  • ESTEROMETRO

    QUESITO: Chi acquista beni da San Marino è costretto comunque all’ esterometro o può evitarlo? Se si in che modo? C’è differenza tra la fattura di acquisto senza esposizione dell’iva e quella con iva ai fini dello stesso?

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    RISPOSTA: La risposta è affermativa. L’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 e la sua introduzione è finalizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni attinenti alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari)

  • PENSIONI QUOTA CENTO E DIVIETO CUMULO REDDITI

    QUESITO: È possibile per un soggetto che usufruirà della nuova misura pensionistica, essere, al contempo, socio di una sas di veste di accomandante, ovvero solo "finanziatore" dell'attività? Oppure socio di una srl?

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    RISPOSTA: L’art. 14 c. 3 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Nessuna indicazione è stata ancora fornita in merito alla tipologia reddituale segnalata dal collega

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